Gli indicatori di anomalia per gli Enti Pubblici e società partecipate
Gli indicatori di anomalia per gli Enti pubblici e le società partecipate perseguono l’identificazione di operazioni sospette finalizzate al riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo e sono stati pubblicati dall’Unità di Informazione Finanziaria di Bankitalia (UIF) nell’aprile 2018, riverberando quanto già previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno n° 233/2015.
Secondo il Direttore dell’UIF “…il contributo delle PA deriva non tanto dalla segnalazione di fatti collegati a propri comportamenti (anomalie nelle autorizzazioni, negli appalti o nelle concessioni), quanto dalla rilevazione di operazioni e soggetti che vengono all’attenzione degli uffici pubblici nell’esercizio delle proprie attività, non diversamente da quanto avviene per gli altri soggetti obbligati alla segnalazione di operazioni sospette”.
Ed ancora “…gli indicatori agevolano la rilevazione delle operazioni sospette…” e “…sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione.”
Gli indicatori di anomalia per gli Enti pubblici costituiscono, in tal senso, un riferimento operativo affinché tutti coloro a vario titolo interessati (Istruttori, Responsabili unici di procedimento, Responsabili di Area/Settore, Referenti del Gestore nominato) sviluppino una competenza ed una specifica sensibilità volta ad individuare quelle peculiari caratteristiche che rendono sospettabile un’operazione economica; i soggetti in questione segnalano, dunque, l’operazione quando “…sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo” (art. 35 D.lgs. 90/17, recante prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo).
Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell’operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta (ad esempio, di erogazione di fondi pubblici, di appalti di lavori, non da ultimi quelli per la produzione di energie rinnovabili e per la raccolta e smaltimento di rifiuti).
Gli indicatori di anomalia per gli Enti pubblici, in ogni caso, non sono esaustivi, sia perché le modalità con le quali è perpetrato il riciclaggio evolvono continuamente e sia perché l’operazione è da valutare in concreto e nella sua complessità.
Gli indicatori di anomalia per gli Enti pubblici sono classificati in:
- indicatori di anomalia connessi con l’identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l’operazione;
- indicatori di anomalia connessi con le modalità di richiesta o di esecuzione delle operazioni;
- indicatori specifici per settore di attività.
A titolo esemplificativo, nel settore degli appalti pubblici (ambito espressamente richiamato come a rischio di riciclaggio dalla normativa) tra gli indicatori di anomalia:
- un’offerta a condizioni economiche palesemente sfavorevoli;
- la partecipazione alla gara/procedura di una società oggetto di plurime operazioni di cessione, affitto, trasformazione, fusione o scissione e/o prive di giustificazione;
- l’accertamento di ricorso al subappalto oltre i limiti imposti e/o senza le relative autorizzazioni;
- la partecipazione alla gara/procedura da parte di un raggruppamento temporaneo costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico ed alle prestazioni richieste.
Analogamente, nell’ambito di provvedimenti di autorizzazione o concessione in genere (anch’essi richiamati come a rischio di riciclaggio dalla normativa) gli indicatori di anomalia per gli Enti pubblici possono riguardare, tra gli altri:
- un’attività commerciale che, per quanto esigua sia la presenza di avventori, mantiene la piena operatività dell’ esercizio nel tempo;
- un’associazione no profit che destina i locali ottenuti per le proprie finalità ad altre attività non statutarie;
- un’attività commerciale svolta da un soggetto apparentemente privo delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto in questione ed in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l’attività;
- la presentazione di plurime dichiarazioni di inizio attività, riferibili ad un medesimo soggetto, alle quali non è conseguito l’avvio dell’attività produttiva;
- una licenza commerciale ceduta, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi sensibilmente differenti o oggetto di subentri o affitti, sempre in un ristretto arco di tempo.
Dal punto di vista, invece, dei soggetti titolari effettivi delle operazioni osservate, gli indicatori di anomalia per gli Enti pubblici concernono situazioni quali:
- il richiedente l’operazione è reticente a fornire informazioni o documenti per l’individuazione dell’effettivo beneficiario;
- il soggetto titolare non risulta rintracciabile ai recapiti indicati o utilizza indirizzi di comodo;
- il soggetto titolare risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione dell’elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale;
- il soggetto titolare è contiguo (ad esempio, familiare, convivente o associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro;
- il soggetto titolare (persona giuridica) è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell’assetto proprietario, manageriale (ad esempio, sostituzioni del direttore tecnico) o di controllo dell’impresa;
- il soggetto titolare (persona giuridica) è recentemente costituito, denota un’intensa operatività finanziaria, cessa senza apparente motivo l’attività e viene posto in liquidazione.
E per il segnalante, l’attività di comunicazione dell’operazione ricade a pieno titolo in quanto sancito all’art. 35 c. 4 del D.lgs. 90/17, manlevandolo da ogni responsabilità in tema di violazione della privacy e/o da altre restrizioni contrattuali, legislative, regolamentari o amministrative.
In favore dell’autore della comunicazione trovano, inoltre, applicazione le norme poste a tutela del segnalante (art. 38 del Decreto) volte ad assicurare la riservatezza della sua identità (in analogia a quanto previsto in materia di segnalazione di illeciti per la prevenzione della corruzione – whistleblowing, art. 54 bis del D.lgs. 165/01 ed ora art. 1 L. 179/17).