Blog

Formazione antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione

La formazione antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione

E’ fuor di dubbio che la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio (antiriciclaggio) abbia non marcatamente investito il settore della pubblica amministrazione, quantunque sia ormai acclarato che i proventi illeciti siano reinvestiti in operazioni sempre più rilevanti, segnatamente sotto il profilo economico, e con coefficienti di rischiosità meno alti.

E secondo i dati forniti dall’Unità di Informazione Finanziaria di Bankitalia (UIF), su circa 200.000 segnalazioni di operazioni sospette ricevute nel 2017 e 2018, poco più di 100 sono state inoltrate da uffici pubblici.

E’ ragionevole ritenere, quindi, che il sistema finanziario pubblico possa vieppiù attrarre il crimine organizzato impegnato nel riciclaggio di proventi illeciti, proprio nel convincimento che in tale ambito gli investimenti possono essere cospicui ed i rischi di emersione dei fenomeni sensibilmente inferiori.

Se si considera, ad esempio, il settore degli appalti pubblici, In Italia la spesa impegnata è di circa 169.8 miliardi di euro all’anno, corrispondenti al 10.5% circa del prodotto interno lordo; le risorse finanziarie destinate al settore sono da sempre considerate il più importante volano per l’economia nazionale: esse creano posti di lavoro, offrono opportunità di investimento, assicurano la crescita delle imprese, nel medio come nel lungo termine.

Ed al di là di ogni incontrovertibile considerazione, l’infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, pur se connotata apparentemente da un’impeccabile ed economicamente vantaggiosa realizzazione degli stessi, determina un irreparabile vulnus: quello di depauperare irrimediabilmente il tessuto produttivo lecitamente radicato sul territorio.

Per non parlare poi della stretta, spesso provata, correlazione tra il riciclaggio di denaro ed i fenomeni/eventi corruttivi nell’intendimento di assicurare un seguito positivo alle iniziative di impiego del sistema finanziario pubblico a scopo di riciclaggio.

Ma perché gli appalti pubblici costituiscono uno dei settori di primario interesse per le organizzazioni criminali ?

Perché, più di altre forme di riciclaggio, consentono di reinvestire le ingenti risorse “liquide” frutto di attività illecite (di c.d. “accumulazione primaria”), perché rappresentano, ancorché in via residuale, l’occasione di un’ulteriore fonte di reddito ed anche perché, come già evidenziato, sembrerebbero beneficiare di una modesta rischiosità, determinata prevalentemente da un ancora inadeguato corredo strumentale da parte degli uffici pubblici chiamati ad effettuare prontamente le opportune verifiche e le conseguenti segnalazioni.

In tali ambiti, le esperienze investigative hanno dimostrato come una delle modalità utilizzate dalle organizzazioni di stampo mafioso per aggiudicarsi gli appalti sfrutti la tecnica di “appoggiarsi” su aziende più grandi, in grado di affrontare, per capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, anche lavori di maggior complessità.

Altra evenienza comprovata, è quella del c.d. “sistema del tavolino” dove le imprese malavitose riescono a costituire un cartello composto financo da 50 – 70 soggetti che si aggiudicano gli appalti a rotazione, concertando le proprie offerte al fine di predeterminare quella risultante vincitrice.

In ultimo, ma non da ultimo, l’interesse di tali imprese è di imporsi, in forma più o meno diretta, nella fornitura di materiali e servizi (subappalti e subforniture), estromettendo dal mercato le aziende virtuose.

Di certo le cd. white list, istituite presso le Prefetture con riferimento a determinate categorie di lavori, hanno posto un argine alle infiltrazioni mafiose in un ambito particolarmente appetibile ma non hanno debellato il fenomeno.

Un altro caso che sembra dilagare negli ultimi anni è quello degli esercizi commerciali che riciclano proventi illeciti; sfoggiano sovente, nella loro veste esteriore, un appeal inusuale quanto ricercato, sintomatico di cospicui investimenti, ed altrettanto sovente hanno la peculiarità di essere frequentati da un numero risicato di avventori.

In tale scenario, bar e ristoranti rappresentano le attività commerciali che più di frequente possono nascondere “lavanderie” di denaro sporco, insieme alle case da gioco, casinò e slot machine, nonché ai centri di servizi alla persona.

Anche in relazione a tale fenomeno è auspicabile un’attenta attività di vigilanza ed ispettiva da parte degli Enti preposti a ricevere le informative sulle attività in essere come pure a svolgere i controlli rituali attraverso le forze di polizia locale.

Nel contesto descritto, la UIF ha predisposto, nell’aprile del 2018, delle istruzioni operative adottando specifiche istruzioni per le comunicazioni antiriciclaggio, da parte degli Enti pubblici e delle Società partecipate, di dati ed informazioni inerenti le operazioni sospette.

Nel medesimo documento l’UIF ha altresì elencato gli “indicatori di anomalia”, già previsti dal D.M. del 25/09/15, onde consentire una corretta ed omogenea identificazione e valutazione, da parte degli uffici interessati, di operazioni sospette e, pertanto, oggetto di segnalazione antiriciclaggio.

La stessa UIF dispone di un portale web con il quale è possibile segnalare le operazioni sospette.

Ma soprattutto per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo c’è bisogno di informazioni e di formazione antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione; occorre che gli attori conoscano i principali schemi con i quali vengono perpetrati i reati di riciclaggio, che conoscano gli indicatori di anomalia che più di altri costituiscono le cartine al tornasole per individuare i fenomeni e, ancora, che siano adeguatamente tutelati ogni qualvolta effettuano una segnalazione perché sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Oltre alla formazione antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione, risultano altrettanto utili le procedure attuate per assicurare la riservatezza su colui il quale ha effettuato la segnalazione (come previsto dall’art. 38 del D.lgs. 90/17), in analogia a quanto ha disposto il Legislatore per la tutela dell’anonimato di chi denuncia fenomeni di corruzione, i cosiddetti whistleblowers.

No Comments
Post a comment