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Nuovo codice degli appalti: ce la facciamo ? Un po’ si, un po’ no…

Una delle previsioni più rivoluzionarie del Nuovo Codice è quella riferita al sistematico ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’affidamento degli appalti (in precedenza obbligatorio esclusivamente in alcuni ambiti e considerato equipollente al criterio del massimo ribasso), in tutti i  casi in cui l’importo dei lavori da affidare superi i 500.000 euro (pur se con alcune, limitate eccezioni).

Tale previsione è in antitesi con quanto si è sempre comunemente ritenuto e, cioè, che in presenza di una valutazione soggettiva delle offerte, ancorché dettagliatamente regolamentata attraverso il D.P.R. 207/10, ciò potesse agevolare fenomeni corruttivi volti ad orientare, mediante il ricorso ad artifizi, le scelte delle commissioni di gara.

 

In tal senso, il ricorso al criterio del prezzo più basso, offriva un comodo riparo alle Stazioni Appaltanti, in quanto il fatidico ribasso che si richiedeva alle imprese in gara non offriva alcun margine di valutazione discrezionale, sebbene fosse ormai sotto gli occhi di tutti la strategia di molti operatori economici: quella di acquisire anche in perdita le commesse pubbliche, sfruttando poi il ricorso alle varianti (in specie in presenza di un progetto eufemisticamente definito esecutivo) per “aggiustare” il risultato economico delle stesse.

Ed ancora, nell’attuazione di misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi molte Amministrazioni – e tra di esse, Roma Capitale – indicavano di “…privilegiare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa solo nei casi in cui sia oggettivamente necessario per migliorare il servizio o il progetto”.

Perché quindi il Legislatore ha inteso sovvertire tale previsione e soprattutto come, attraverso tale previsione, si intende combattere la corruzione ?

E’ da premettere – ed è anche l’augurio di chi scrive – che la nuova disposizione potrebbe indurre una spinta propulsiva sia in termini di sviluppo che di innovazione.

L’art. 95 stabilisce che i criteri di aggiudicazione degli appalti devono vertere, tra gli altri:

  • sulla qualità e pregio tecnico dell’offerta;
  • sui consumi energetici, di risorse naturali e sul contenimento di eventuali emissioni inquinanti;
  • sull’organizzazione aziendale e sulle qualifiche e competenze del personale da impiegare;
  • sull’eventuale presentazione di varianti migliorative.

E’ auspicabile che tali criteri, per quanto in gran parte già presenti nel previgente ordinamento, possano indurre tra gli operatori economici:

  • la ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni realizzative e/o di nuovi prodotti;
  • l’innovazione in materia energetica e più in generale in campo ambientale attraverso la ricerca di nuove tecniche costruttive e l’impiego di manufatti con un impatto inquinante inferiore;
  • lo sviluppo delle competenze professionali nell’ambito dei propri organici e la ricerca di formule organizzative che privilegino l’efficienza e l’eccellenza qualitativa.

In una parola, quanto detto potrà essere di incentivo per le imprese affinché queste ricerchino percorsi virtuosi di crescita, sviluppando competenze, accrescendo le capacità del proprio team ed avviando progetti di ricerca e di innovazione.  Nella competizione tra imprese indotta dalla logica del massimo ribasso si assiste, invece, a politiche che perseguono iniziative di mero, quanto improduttivo, contenimento dei costi, a volte mortificando le aspettative di carriera dei più meritevoli se non, addirittura, mediante artifici, che, financo illecitamente, riducano il costo del lavoro.

E se è vero – quanto legittimamente auspicabile – che le nuove previsioni in materia di aggiudicazione di appalti pubblici potranno indurre la crescita delle aziende secondo linee di indirizzo strategico che le vedranno competere ben lungi dal ricercare il prezzo più basso, queste stesse previsioni potranno contrastare efficacemente i fenomeni corruttivi che la cronaca indica come più frequenti: quelli cioè che si verificano nelle gare pubbliche e, segnatamente, nella fase di aggiudicazione dell’appalto.

E’ dunque importante che il Legislatore e l’ANAC, impegnata ad emettere le principali linee-guida attuative del Nuovo Codice, mantengano rigorosamente la barra dritta in relazione ai presupposti di cui di seguito:

  • i commissari di gara (impegnati nella valutazione delle offerte)  non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (art. 77 c. 4);
  • coloro che, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d’istituto (art. 77 c. 5);
  • la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (art. 77 c. 7);
  • i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC  (i soggetti candidabili devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto in affidamento). Essi sono individuati dalle Stazioni Appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare. Tale lista è comunicata dall’ANAC alla stazione appaltante, di norma entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante.

Tali previsioni dovrebbero scongiurare ogni possibile inquinamento nell’attività svolta dalle commissioni di gara e dai relativi commissari che dovrà e potrà avvenire nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento, equità, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, premiando le offerte dei competitors che perseguono l’innovazione e l’eccellenza qualitativa, pur proponendo prezzi congrui.

Ed affinché le previsioni sopra indicate possano effettivamente costituire principi indefettibili nell’affidamento degli appalti alla luce del Nuovo Codice, si propongono due spunti di miglioramento nell’ottica di un’ulteriore rafforzamento delle misure di prevenzione di fenomeni indesiderati se non illeciti:

  1. l’ individuazione mediante pubblico sorteggio dei nominativi dei membri della commissione di gara potrebbe essere effettuata direttamente dall’ ANAC piuttosto che dalla Stazione Appaltante;
  2. i tempi tra la nomina della commissione, il suo insediamento e l’esperimento delle procedure di gara dovrebbero essere contenuti al minimo indispensabile senza che intervengano rinvii o ritardi di sorta.
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